Ecco come è opportuno procedere per gestire correttamente il rilevamento della temperatura dei dipendenti all’ingresso in azienda nel periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus , in conformità a quanto comunicato dal Garante Privacy
Il Protocollo d’intesa fra sindacati e imprese siglato il 14 marzo scorso consente il rilevamento della temperatura dei dipendenti all’ingresso in azienda nel periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, demandando il compito anche a soggetti preposti che istituzionalmente non svolgono queste funzioni in modo qualificato, nel rispetto della normativa GDPR, dunque senza registrare il dato della temperatura se inferiore a 37,5° e nel caso contrario invece identificando l’interessato registrandone la temperatura e documentando le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.
Nel protocollo Viene poi specificato:
la finalità: che potrà essere individuata nella prevenzione anti-contagio da Covid-19;
la base giuridica: individuata in “interesse pubblico rilevante” di cui alla lettera g) dell’articolo 9 GDPR e le lettere b) e c) della medesima disposizione. Ricordiamo che deve essere indicata anche l’implementazione dei protocolli anti-contagio ai sensi dell’art 1 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 così come del resto indicato nella stessa nota protocollare dell’art 2;
il divieto di comunicazione e diffusione del dato, salvo specifica richiesta dell’autorità sanitaria.
l’obbligo di adeguamento delle misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati: tra le misure organizzative, il Protocollo richiama l’attenzione sulla necessità di individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie;
la durata della conservazione del dato: deve rispettare il principio c.d. Data Retention e, dunque, essere conservato in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono raccolti.
In fine:
E’ necessario chiarire che il Comunicato del Garante del 2 marzo in tema di rilevamento della temperatura dei dipendenti all’ingresso sul luogo del lavoro così come indicato nell’art. 2: “Modalità di ingresso in azienda”, preclude ai datori di lavoro la raccolta a priori e sistematica di informazioni inerenti la presenza di eventuali sintomi influenzali, ma, in chiusura del suo comunicato, il Garante invita tutti i titolari di trattamento ad attenersi in modo scrupoloso alle istruzioni dettate dal Ministero della Salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus,
Tali istruzioni e raccomandazioni sono parte integrante del protocollo di intesa firmato tra sindacati ed imprese e questo implica dunque che, tale accordo è compliance al comunicato del Garante del 2 marzo scorso.
Fondatore di GA Elettrica, da più di 20 anni mi occupo di sicurezza ed impianti di antifurto con un unico obbiettivo prevenire l’intrusione dei ladri per proteggere te, la tua famiglia e la tua casa.